Dal 1° gennaio 2027 scatterà un divieto nell'Unione europea: non sarà più possibile immettere sul mercato climatizzatori monoblocco e sistemi split air-to-water con refrigeranti fluorurati aventi un potenziale di riscaldamento globale (GWP) pari o superiore a 150, per apparecchi fino a 12 kW, fatte salve le eccezioni di sicurezza previste. Il Regolamento (UE) 2024/573, parte del nuovo quadro F-Gas, introduce questo cambiamento per ridurre le emissioni di gas serra e orientare il settore verso tecnologie più sostenibili. Gli split air-to-air fino a 12 kW con gas fluorurati aventi GWP pari o superiore a 150 sono interessati dalla scadenza del 1° gennaio 2029, salvo eccezioni di sicurezza. Questo articolo offre una panoramica pratica delle scadenze, dei divieti e degli impatti per produttori, installatori e PMI.

Quali sono gli obiettivi e l’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2024/573?

Il Regolamento (UE) 2024/573 aggiorna la normativa F-Gas e introduce limitazioni progressive all’uso dei gas fluorurati nei sistemi di climatizzazione e nelle pompe di calore. Per gli apparecchi fino a 12 kW, il focus comprende apparecchi monoblocco, sistemi split air-to-water e split air-to-air, con tempistiche differenziate. L’obiettivo è ridurre le emissioni dirette derivanti dalle perdite e dalla gestione a fine vita, favorendo alternative a minore impatto, come alcuni idrofluoroolefini a basso GWP e i refrigeranti naturali, tra cui CO2 e idrocarburi. Il regolamento coinvolge, con obblighi differenti, produttori, importatori, distributori, installatori, manutentori e operatori delle apparecchiature.

Cosa cambia dal 1° gennaio 2027: divieti e scadenze chiave

Dal 1° gennaio 2027 è vietata l’immissione sul mercato di condizionatori monoblocco e sistemi split air-to-water fino a 12 kW contenenti, o il cui funzionamento dipende da, gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150, fatte salve le eccezioni legate ai requisiti di sicurezza. Questo limite interessa refrigeranti diffusi come l’R410A. Per gli split air-to-air fino a 12 kW con le stesse caratteristiche, il divieto scatterà invece dal 1° gennaio 2029, sempre con le eccezioni previste per motivi di sicurezza.

Il divieto riguarda l’immissione sul mercato delle apparecchiature e non impone la dismissione automatica di quelle già installate. Per gli impianti esistenti continuano ad applicarsi le disposizioni sulla prevenzione delle emissioni, sul recupero dei gas e sulla manutenzione. Dal 1° gennaio 2026 è inoltre vietato utilizzare gas fluorurati dell’allegato I con GWP pari o superiore a 2.500 per la manutenzione di apparecchiature di climatizzazione e pompe di calore, salvo l’impiego, fino al 1° gennaio 2032, di gas rigenerati o riciclati alle condizioni previste dal regolamento.

Qual è l’impatto operativo per produttori, installatori e PMI?

I produttori devono riprogettare le gamme interessate, investendo in ricerca e sviluppo per adottare refrigeranti conformi e rivedere le catene di approvvigionamento. Gli installatori devono aggiornarsi sulle nuove tecnologie e procedure, gestendo correttamente il recupero dei gas fluorurati durante manutenzione e dismissione.

Le PMI che utilizzano climatizzatori fino a 12 kW non sono obbligate, per effetto delle scadenze del 2027 e del 2029, a sostituire automaticamente gli impianti già installati. Possono tuttavia mappare le apparecchiature attive e pianificare i futuri acquisti, tenendo conto della disponibilità dei refrigeranti, delle regole di manutenzione e delle nuove restrizioni sull’immissione in commercio.

Esempi pratici per installatori e PMI

Un installatore che opera su impianti residenziali deve aggiornare il proprio portafoglio di nuovi prodotti interessati dalle scadenze, sostituendo le apparecchiature con R410A con soluzioni conformi per le categorie soggette ai divieti. Deve inoltre applicare le procedure previste per il recupero e la corretta gestione dei gas fluorurati durante manutenzione e dismissione.

Per le PMI può essere utile effettuare un inventario degli impianti, distinguendo tra sistemi split air-to-water e air-to-air e registrando il refrigerante utilizzato. Gli apparecchi esistenti non diventano automaticamente non conformi alla data dei divieti di immissione sul mercato, ma devono essere gestiti e sottoposti a manutenzione nel rispetto delle disposizioni applicabili.

Quali strategie adottare per conformità e riduzione del rischio operativo?

Il primo passo è disporre di informazioni aggiornate sugli impianti, con dettagli sul tipo di refrigerante e sull’età degli apparecchi. Formare il personale tecnico sulle nuove disposizioni e sulle tecnologie a basso GWP è importante per prevenire non conformità e incidenti.

Collaborare con fornitori affidabili e seguire procedure di manutenzione rigorose aiuta a ridurre il rischio di fughe di gas e malfunzionamenti, proteggendo l’operatività aziendale ed evitando sanzioni o costi imprevisti.

Quali opportunità offre la transizione verso la climatizzazione sostenibile?

Il regolamento favorisce l’innovazione e lo sviluppo del mercato delle soluzioni a minore impatto ambientale. L’adozione di refrigeranti naturali e sistemi alternativi è destinata a crescere; gli eventuali benefici in termini di efficienza energetica e costi di gestione dipendono però dalle caratteristiche e dalla corretta progettazione del singolo impianto.

Per PMI e operatori, questa evoluzione può rappresentare un’occasione per migliorare la sostenibilità operativa e la reputazione ambientale, fattori sempre più rilevanti per competere e rispettare le normative ambientali.

Perché è importante: conoscere e anticipare le scadenze del Regolamento (UE) 2024/573 consente di contenere i rischi di non conformità, programmare gli acquisti e accompagnare l’innovazione nel settore della climatizzazione.

Per approfondire, si consiglia di consultare le risorse su certificazioni ambientali e formazione tecnica disponibili su Evidy.it.