Dal 27 settembre 2026 si applicano le nuove regole della Direttiva (UE) 2024/825, nota come Direttiva EmpCo. I green claims generici come “green” o “eco-friendly” saranno vietati quando l’impresa non sia in grado di dimostrare una prestazione ambientale eccellente riconosciuta pertinente al claim.

Non si tratta di un divieto assoluto dei claim ambientali. Saranno però vietate, a livello di prodotto, le affermazioni secondo cui un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra quando tali affermazioni sono basate sulla compensazione delle emissioni, indipendentemente dalla certificazione dei crediti utilizzati.

Per chi opera in qualità, compliance o sostenibilità nelle PMI, questa scadenza rappresenta un cambio di passo: le affermazioni ambientali dovranno essere chiare, pertinenti, fondate e non fuorvianti. Inoltre, le etichette di sostenibilità potranno essere esposte solo se istituite da autorità pubbliche o basate su un sistema di certificazione conforme ai requisiti della Direttiva. L’obiettivo è contrastare il greenwashing, pratica che mina la fiducia dei consumatori e distorce il mercato.

Questo articolo analizza in modo pragmatico la Direttiva EmpCo, indicando quali claim restano leciti, quali saranno vietati, le implicazioni operative e le azioni da intraprendere per garantire la compliance entro i termini.

Contesto e finalità della Direttiva (UE) 2024/825 EmpCo

La Direttiva EmpCo rafforza la trasparenza e l’affidabilità delle comunicazioni ambientali rivolte ai consumatori, modificando la Direttiva sulle pratiche commerciali sleali e la Direttiva sui diritti dei consumatori. Si affianca alla proposta di Green Claims Directive, dedicata alla giustificazione e alla comunicazione delle dichiarazioni ambientali esplicite, il cui iter legislativo non risulta ancora concluso.

Focus sui claim ambientali generici

Il divieto riguarda i claim ambientali generici per i quali il professionista non possa dimostrare una prestazione ambientale eccellente riconosciuta pertinente all’affermazione. La Direttiva identifica tale prestazione con la conformità al regolamento EU Ecolabel, a sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale EN ISO 14024 di tipo I ufficialmente riconosciuti negli Stati membri oppure con le migliori prestazioni ambientali previste da altre norme dell’Unione applicabili.

Un’affermazione accompagnata, sullo stesso mezzo e in modo chiaro ed evidente, da una specificazione concreta non è considerata generica. Resta comunque soggetta alle disposizioni generali contro le pratiche commerciali ingannevoli.

I claim a livello di prodotto che affermano un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra sulla base della compensazione sono vietati. Il divieto opera indipendentemente dalla certificazione dei crediti ambientali.

Scadenze normative chiave: le tappe da rispettare

Gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 27 marzo 2026. Tali misure si applicano dal 27 settembre 2026. Le aziende devono anticipare l’adeguamento per evitare sanzioni e danni reputazionali.

Campo di applicazione

La disciplina riguarda le pratiche commerciali tra imprese e consumatori relative ai prodotti, nozione che comprende sia i beni sia i servizi. La Direttiva EmpCo non modifica il perimetro generale della disciplina europea sulle pratiche commerciali sleali.

Anche prima del 27 settembre 2026, i claim ambientali falsi o ingannevoli possono essere contestati in base alle regole già vigenti. La nuova disciplina introduce ulteriori divieti specifici e rafforza il quadro applicabile.

Green claims leciti dopo il 27 settembre 2026: cosa resta permesso

Dopo la scadenza resteranno possibili i claim specifici, purché chiari, fondati e non fuorvianti. Potranno inoltre essere utilizzati claim ambientali generici quando l’impresa sia in grado di dimostrare una prestazione ambientale eccellente riconosciuta pertinente al claim.

Le etichette di sostenibilità saranno ammesse se istituite da autorità pubbliche oppure basate su un sistema di certificazione conforme ai requisiti della Direttiva. La semplice presenza di una certificazione non rende automaticamente le affermazioni ambientali lecite.

Requisiti della documentazione

Non bastano termini generici come “eco-friendly” o “a basso impatto” accompagnati da prove ambientali generiche. Il contenuto e la portata delle evidenze devono corrispondere all’affermazione comunicata.

Per i claim specifici, l’impresa deve disporre di prove adeguate, affidabili e verificabili. Le valutazioni del ciclo di vita possono costituire uno degli strumenti utilizzabili quando pertinenti, ma la Direttiva EmpCo non impone universalmente una LCA né la verifica preventiva di ogni claim da parte di un ente terzo.

Implicazioni operative e azioni per garantire la compliance

Le aziende devono innanzitutto mappare tutti i green claims in uso, identificando quelli generici o non verificabili e sostituendoli, precisandoli o eliminandoli.

Azioni concrete per la compliance

  • Implementare processi interni di verifica coinvolgendo compliance, marketing e qualità.

  • Eseguire audit interni per controllare la conformità documentale rispetto alle nuove regole.

  • Verificare che le etichette di sostenibilità siano istituite da autorità pubbliche o basate su sistemi di certificazione conformi.

  • Pianificare la formazione del personale per evitare errori e non conformità dopo la scadenza.

Importanza strategica per PMI e professionisti della compliance

Il rischio di greenwashing non è solo reputazionale: può tradursi in sanzioni amministrative e perdita di fiducia da parte di clienti e partner. Per PMI e manager della compliance, applicare la Direttiva EmpCo significa mettere ordine in un ambito spesso vago e rischioso, trasformando un obbligo in vantaggio competitivo.

Comunicare in modo trasparente e credibile elimina affermazioni generiche e fuorvianti, riducendo i rischi di contenzioso e aumentando la credibilità sul mercato europeo, sempre più orientato verso una sostenibilità concreta.