La due diligence EUDR rappresenta un obbligo normativo con scadenze precise: il 30 dicembre 2026 per gli operatori, gli operatori a valle e i commercianti che non sono micro o piccole imprese e il 30 giugno 2027 per le micro e piccole imprese. Il Regolamento (UE) 2023/1115 impone controlli finalizzati a evitare l’immissione sul mercato dell’Unione o l’esportazione di prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale. Le materie prime interessate sono bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno. Dopo due rinvii, queste date costituiscono i nuovi termini di applicazione degli obblighi lungo la filiera.

Per consulenti, auditor e responsabili dei sistemi di gestione e della compliance, la sfida consiste nel tradurre le disposizioni normative in processi efficaci e sostenibili. Il coinvolgimento differito delle micro e piccole imprese evidenzia la complessità di un sistema che richiede tracciabilità e responsabilità anche alle realtà meno strutturate, pur prevedendo specifiche semplificazioni per alcune categorie. Questo approfondimento analizza le scadenze EUDR, i soggetti coinvolti, le modalità operative della due diligence e le azioni necessarie per garantire conformità e gestione del rischio.

L’obiettivo è offrire una visione chiara e pragmatica che consenta di orientarsi tra obblighi, tempistiche e strumenti di controllo richiesti dal Regolamento (UE) 2023/1115, come successivamente modificato, senza lasciare margine a fraintendimenti o ritardi potenzialmente costosi.

Il Regolamento UE 2023/1115: ambito e obiettivi della due diligence contro la deforestazione

Il Regolamento (UE) 2023/1115, noto come EUDR, mira a impedire l’immissione e la messa a disposizione sul mercato dell’Unione, nonché l’esportazione dall’UE, di determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale. L’ambito di applicazione riguarda sette materie prime: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno, oltre ai prodotti derivati elencati nell’Allegato I.

Gli operatori devono applicare la dovuta diligenza per verificare che i prodotti siano a deforestazione zero, siano stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del Paese di produzione e siano accompagnati, quando previsto, da una dichiarazione di dovuta diligenza. Il criterio temporale richiede che le materie prime non siano state prodotte su terreni oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020; per il legno rileva anche l’assenza di degrado forestale successivo a tale data.

Il sistema richiede tracciabilità e trasparenza lungo la catena di approvvigionamento, coinvolgendo, con obblighi differenziati, operatori, operatori a valle e commercianti. Per alcune categorie di micro o piccoli operatori primari il Regolamento (UE) 2025/2650 ha inoltre introdotto specifiche modalità semplificate.

Le scadenze normative chiave: 30 dicembre 2026 e 30 giugno 2027

Le scadenze EUDR derivano dal Regolamento (UE) 2025/2650 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha modificato il Regolamento (UE) 2023/1115. Dal 30 dicembre 2026 gli obblighi si applicheranno agli operatori, agli operatori a valle e ai commercianti che non rientrano nella categoria delle micro o piccole imprese. Tali soggetti dovranno disporre di procedure adeguate per raccogliere le informazioni richieste, valutare e mitigare i rischi e adempiere agli obblighi previsti per la propria posizione nella filiera.

Dal 30 giugno 2027 il Regolamento si applicherà alle micro e piccole imprese. Il differimento riconosce le maggiori difficoltà operative delle realtà meno strutturate, mentre le modifiche introdotte nel 2025 prevedono semplificazioni specifiche per alcune categorie, senza escludere la necessità di garantire la tracciabilità e la conformità dei prodotti interessati.

Struttura e requisiti della due diligence secondo il Regolamento EUDR

La due diligence sulla deforestazione è un processo articolato in raccolta delle informazioni, valutazione del rischio e, quando il rischio non risulti trascurabile, adozione di misure di mitigazione. Gli operatori devono identificare i prodotti e le materie prime interessati, verificare la provenienza e raccogliere le informazioni sulla produzione, comprese quelle relative alla geolocalizzazione degli appezzamenti o degli stabilimenti pertinenti.

La verifica può essere supportata da dati cartografici, immagini satellitari, sistemi informativi geografici e altre fonti documentali affidabili. Le informazioni devono consentire di valutare il rischio che i prodotti non rispettino i requisiti di deforestazione zero o la legislazione pertinente del Paese di produzione.

Per le PMI, integrare questi controlli può rappresentare una sfida significativa. Il Regolamento prevede tuttavia obblighi differenziati e alcune semplificazioni in funzione della categoria dell’impresa e del ruolo svolto nella filiera. La collaborazione con i fornitori e la disponibilità di dati attendibili restano essenziali per assicurare la conformità normativa e ridurre i rischi di non conformità.

Azioni operative per l’adeguamento e la gestione dei rischi di non conformità

Esempi pratici di strumenti tecnologici per la due diligence

Le imprese devono innanzitutto verificare se i prodotti trattati rientrino nell’Allegato I del Regolamento, mappare le materie prime interessate, individuare fornitori e aree di origine e definire procedure documentate coerenti con il proprio ruolo nella filiera. I controlli possono essere svolti mediante sistemi manuali o tecnologici, purché consentano di raccogliere, verificare e conservare le informazioni richieste.

Le immagini satellitari, i software di geolocalizzazione e i sistemi informativi geografici possono supportare la verifica delle aree di produzione e l’individuazione di possibili anomalie. Tali strumenti devono essere integrati con documentazione commerciale, informazioni sulla produzione, dati dei fornitori e valutazioni relative al Paese o all’area di origine.

È fondamentale predisporre procedure scritte, attribuire responsabilità interne e garantire una formazione adeguata al personale coinvolto. Quando richiesto, l’operatore deve presentare la dichiarazione di dovuta diligenza nel sistema informativo europeo prima di immettere i prodotti sul mercato o esportarli e deve conservare la documentazione necessaria a dimostrare la conformità.

Anticipare l’adeguamento rispetto alle scadenze è strategico. Le violazioni possono comportare sanzioni pecuniarie, confisca dei prodotti o dei proventi, esclusione temporanea dagli appalti pubblici e divieti temporanei di commercializzazione o esportazione, secondo le modalità definite dagli Stati membri e dal Regolamento.

L’importanza strategica della due diligence EUDR per la sostenibilità e la gestione del rischio d’impresa

L’EUDR segna un cambiamento significativo nella gestione delle filiere produttive e commerciali europee, ponendo la tracciabilità delle materie prime e la prevenzione della deforestazione al centro della governance aziendale. Per consulenti, auditor e manager, integrare la due diligence EUDR nei sistemi di gestione del rischio e della compliance normativa costituisce un passaggio rilevante.

Prepararsi alle date del 30 dicembre 2026 e del 30 giugno 2027 può contribuire a tutelare la reputazione d’impresa, prevenire interruzioni nella commercializzazione e rafforzare la conoscenza della catena di approvvigionamento. La deforestazione e il degrado forestale incidono sulla biodiversità, sul clima e sulle comunità locali. La dovuta diligenza può quindi rappresentare non soltanto un obbligo, ma anche uno strumento per migliorare la governance, la gestione dei fornitori e la responsabilità ambientale dell’impresa.