CBAM: dal 1° febbraio 2027 vendita dei certificati sulla piattaforma centrale UE
I certificati CBAM saranno messi in vendita dal 1° febbraio 2027 attraverso la piattaforma centrale comune dell’UE. Il Regolamento (UE) 2023/956, come successivamente modificato, impone ai dichiaranti CBAM autorizzati di acquistare certificati corrispondenti alle emissioni incorporate nelle merci importate nel 2026. La prima dichiarazione annuale e la restituzione dei certificati sono fissate al 30 settembre 2027, termine posticipato rispetto all’originario 31 maggio. I responsabili di compliance, ambiente, supply chain, dogane, IT e controllo di gestione devono conoscere procedure, scadenze e impatti economici. Questa guida illustra autorizzazione, gestione dei certificati e dichiarazione annuale.
Cos’è il CBAM e qual è il suo campo di applicazione secondo il Regolamento UE 2023/956?
Il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) mira a contrastare il “carbon leakage”, cioè il trasferimento della produzione e delle relative emissioni verso paesi con politiche climatiche meno rigorose. Il Regolamento (UE) 2023/956 individua inizialmente merci appartenenti ai comparti del cemento, ferro e acciaio, fertilizzanti, alluminio, energia elettrica e idrogeno. I dichiaranti CBAM autorizzati devono restituire certificati proporzionati alle emissioni incorporate nelle merci importate.
Il sistema prevede l’autorizzazione degli operatori, il monitoraggio delle emissioni incorporate, l’acquisto e la restituzione dei certificati e la presentazione di dichiarazioni annuali. L’obiettivo è avvicinare il costo del carbonio applicato alle importazioni a quello sostenuto dai produttori soggetti al sistema EU ETS.
La disciplina comprende inoltre una soglia unica annua di 50 tonnellate nette per una parte delle merci CBAM. L’applicabilità concreta degli obblighi deve quindi essere verificata considerando tipologia, codice doganale e quantitativi delle importazioni.
Scadenze operative 2027: apertura della piattaforma e prima dichiarazione annuale
Il calendario CBAM 2027 ruota attorno a due date chiave. Dal 1° febbraio gli Stati membri venderanno i certificati CBAM sulla piattaforma centrale comune agli operatori in possesso dello status di dichiarante CBAM autorizzato. I certificati acquistati nel 2027 dovranno coprire anche le emissioni incorporate nelle importazioni effettuate nel 2026.
Il 30 settembre 2027 è il termine per presentare la prima dichiarazione annuale, relativa al 2026, e restituire i certificati corrispondenti. Questa scadenza è stata posticipata dall’originaria data del 31 maggio nell’ambito della semplificazione della disciplina CBAM.
Come ottenere l’autorizzazione CBAM: requisiti e passaggi fondamentali
Gli importatori soggetti agli obblighi devono richiedere lo status di dichiarante CBAM autorizzato tramite il registro CBAM. La domanda è valutata dall’autorità competente dello Stato membro e comprende, tra le altre informazioni, dati identificativi, numero EORI, attività economica, quantitativi stimati delle importazioni e informazioni sulla capacità finanziaria e operativa.
L’autorizzazione è necessaria, nei casi previsti, per importare le merci interessate e accedere alle funzioni di acquisto e gestione dei certificati. L’impresa deve inoltre predisporre un sistema interno di raccolta, conservazione e controllo dei dati sulle merci e sulle relative emissioni incorporate.
Gestione dei certificati CBAM: acquisto, disponibilità e restituzione
Dal 1° febbraio 2027 i dichiaranti CBAM autorizzati potranno acquistare certificati corrispondenti alle emissioni incorporate nelle merci importate nel 2026. Ogni certificato elettronico corrisponde a una tonnellata di CO2 equivalente.
Per i certificati riferiti alle importazioni del 2026, il prezzo è determinato sulla base della media trimestrale dei prezzi di chiusura delle quote EU ETS nel trimestre in cui le merci sono state importate. Per gli anni successivi, il prezzo è calcolato secondo la media settimanale prevista dalla disciplina.
Processo di acquisto sulla piattaforma centrale UE
La vendita e l’eventuale riacquisto dei certificati avvengono attraverso la piattaforma centrale comune istituita e gestita dalla Commissione europea. Le informazioni sulle operazioni sono trasferite al registro CBAM e associate al conto del dichiarante autorizzato.
La restituzione dei certificati avviene attraverso il registro CBAM entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di importazione. Il numero restituito deve corrispondere alle emissioni incorporate dichiarate, tenendo conto degli eventuali prezzi del carbonio già pagati nel paese di origine e dell’adeguamento connesso alle quote gratuite EU ETS.
Dal 2027 il dichiarante deve inoltre assicurare, alla fine di ciascun trimestre, la disponibilità sul proprio conto di un numero di certificati pari almeno al 50% delle emissioni incorporate nelle merci importate dall’inizio dell’anno, secondo i criteri previsti dal regolamento.
Implicazioni pratiche e consigli per la compliance in azienda
Il CBAM richiede un approccio coordinato tra compliance, ambiente, supply chain, dogane, acquisti, IT e controllo di gestione. La preparazione anticipata è essenziale per verificare l’ambito di applicazione, ottenere tempestivamente l’autorizzazione e raccogliere dati attendibili dai produttori extra-UE.
Per i responsabili della compliance e della gestione ambientale, integrare il CBAM nei sistemi di monitoraggio esistenti e digitalizzare la raccolta dei dati sono passaggi rilevanti. Procedure di verifica interna possono ridurre il rischio di errori o ritardi, che possono comportare sanzioni e ulteriori obblighi di regolarizzazione.
Perché rispettare le scadenze CBAM è essenziale per le imprese importatrici
Il CBAM modifica le condizioni economiche e amministrative applicabili all’importazione nell’UE delle merci interessate. Conoscere e rispettare le scadenze del 1° febbraio 2027 per l’avvio della vendita dei certificati e del 30 settembre 2027 per la prima dichiarazione e restituzione consente di limitare il rischio di sanzioni, irregolarità doganali e impatti finanziari.
Oltre agli obblighi normativi, il CBAM può favorire una maggiore conoscenza delle emissioni incorporate nella catena di fornitura e orientare le imprese verso fornitori e processi produttivi a minore intensità di carbonio.
Un esempio concreto: acquistare e restituire i certificati CBAM richiede una programmazione analoga alla gestione di una posizione finanziaria collegata ai quantitativi importati e alle relative emissioni. Errori nei dati, nelle previsioni o nelle tempistiche possono generare costi aggiuntivi e carenze di certificati al momento della dichiarazione.
Per approfondire le strategie di sostenibilità e compliance ambientale, consigliamo anche la lettura del nostro articolo su come le PMI possono migliorare la rendicontazione sostenibile con il modello GRI-SECO.
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