VSME e value-chain cap dopo il 19 luglio 2026: cosa cambia davvero per le PMI
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CATEGORIA: sostenibilita
SOMMARIO: Il 19 luglio non è scattato un obbligo ESG per le PMI: il nuovo standard volontario e il value-chain cap seguono tempi e limiti precisi.
ALT IMMAGINE: Responsabile qualità di una PMI consulta dati ambientali su un portatile accanto a documenti e fatture in un ufficio realistico
TL;DR: Il 19 luglio 2026 era il termine entro cui la Commissione europea doveva adottare lo standard volontario di sostenibilità collegato al VSME. L’atto è stato adottato il 3 luglio, ma deve superare il controllo di Parlamento e Consiglio prima di entrare in vigore. Per le PMI non nasce un obbligo di rendicontazione. Il cambiamento utile è il value-chain cap, che limiterà determinate richieste ESG provenienti da imprese soggette alla CSRD. Ora conviene classificare le richieste ricevute e organizzare un set documentato di dati.
CORPO:
Il 19 luglio era un termine per la Commissione, non per le PMI
Il 3 luglio 2026 la Commissione europea ha adottato uno standard di rendicontazione volontaria per le imprese fuori dal perimetro della Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), e gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) semplificati con gli atti C(2026) 5011 final e C(2026) 5010 final. La data del 19 luglio 2026, circolata in molti post, non indicava quindi l’entrata in vigore di un nuovo adempimento per le PMI: era il termine assegnato alla Commissione dall’articolo 29 quater bis della Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, come modificata dalla Direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2026.
La Commissione ha rispettato quel termine in anticipo. Al 23 luglio 2026, però, i due atti delegati sono sottoposti al controllo del Parlamento europeo e del Consiglio per due mesi, prorogabili di altri due. Il testo sullo standard volontario è identificato come C(2026) 5011 final del 3 luglio 2026; il numero definitivo del regolamento delegato dovrà essere verificato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dopo il completamento dell’iter. Il progetto prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione del value-chain cap agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027.
Il tema della schermata ha dunque senso, ma il titolo “dal 19 luglio cambia qualcosa per la tua PMI” confonde una scadenza istituzionale con una decorrenza aziendale. La differenza non è formale: determina se un’impresa possa già invocare una tutela o debba attendere che il nuovo quadro sia applicabile.
Da VSME raccomandato a standard volontario UE
VSME significa Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs: lo standard volontario per la rendicontazione di sostenibilità delle PMI non quotate sviluppato da EFRAG, l’European Financial Reporting Advisory Group. La Commissione lo aveva già fatto proprio con la Raccomandazione (UE) 2025/1710 del 30 luglio 2025. Quella raccomandazione resta il riferimento transitorio fino all’entrata in vigore dell’atto delegato.
Il nuovo standard non è una copia immutata. L’atto C(2026) 5011 final mantiene l’architettura modulare, con un Modulo Base e un Modulo Completo, ma allinea i contenuti agli ESRS rivisti e distingue le informazioni necessarie, necessarie se applicabili, volontarie e da considerare per le specificità settoriali. Per le imprese con non più di dieci dipendenti alcuni dati, soprattutto ambientali, diventano volontari anche quando sono necessari per imprese più grandi.
Questo passaggio conta perché il VSME non sarà soltanto un modello utile a comporre un report: il suo Allegato II individua i datapoint che formano il tetto alle richieste nella catena del valore. L’adozione volontaria, comunque, non obbliga la PMI a pubblicare una relazione, né introduce automaticamente assurance o certificazione. Il progetto di atto precisa che chi applica lo standard non è tenuto a ottenere assurance sulle informazioni comunicate.
Come funziona davvero il value-chain cap
Il value-chain cap è il limite massimo alle informazioni di sostenibilità che un’impresa soggetta alla CSRD può esigere da un soggetto della propria catena del valore con non più di 1.000 dipendenti medi nell’esercizio precedente. La base è la Direttiva (UE) 2026/470, nota come Omnibus I, che modifica, tra le altre, la Direttiva 2013/34/UE e la Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, cioè la CSRD.
Il limite non copre l’intero standard volontario: secondo C(2026) 5011 final comprende soltanto i datapoint elencati nell’Allegato II. Inoltre, la protezione opera quando i dati sono raccolti per adempiere alla rendicontazione CSRD del committente. Non blocca richieste fondate su altre disposizioni UE o nazionali, su obblighi contrattuali oppure su finalità diverse, come alcune istruttorie creditizie o procedure di qualifica fornitori.
Un’impresa CSRD potrà ancora domandare informazioni oltre il cap, ma dovrà indicare quali richieste eccedono il limite e informare il fornitore del diritto di rifiutare quei dati aggiuntivi. Non è quindi corretto dire che ogni richiesta extra diventa vietata. Il rifiuto è una facoltà circoscritta, non un lasciapassare generale per ignorare questionari ESG.
Cosa cambia nel perimetro CSRD
La Direttiva (UE) 2026/470 ha ridisegnato l’ambito della rendicontazione obbligatoria. Per il regime applicabile dagli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027, la soglia combina più di 1.000 dipendenti medi e ricavi netti superiori a 450 milioni di euro, anche a livello consolidato quando pertinente. Dire soltanto che “sotto i 1.000 dipendenti si è fuori” descrive una parte del criterio, ma non l’intero test.
La direttiva è entrata in vigore il 18 marzo 2026; gli Stati membri devono recepire le modifiche agli articoli 1, 2 e 3 entro il 19 marzo 2027. Per l’Italia andranno quindi controllati il provvedimento di recepimento e le eventuali regole transitorie. Fino ad allora non è prudente trasformare una soglia europea in una risposta automatica per ogni bilancio, gruppo o società già coinvolta nelle precedenti ondate CSRD.
A mio avviso, il valore dell’Omnibus I per una PMI non sta nell’ennesimo report da produrre, ma nella possibilità di ricondurre questionari disomogenei a un vocabolario comune. È come quando tre clienti chiedono gli stessi dati amministrativi in tre moduli diversi: la partita IVA non cambia, ma ricopiarla più volte aumenta tempo perso ed errori. Il VSME può diventare l’anagrafica ESG condivisa; il cap, entro i suoi confini, impedisce che ogni cliente la espanda senza misura.
Le verifiche da avviare adesso
Non serve attendere la pubblicazione del regolamento per mettere ordine nei dati, ma neppure dichiararsi “VSME compliant” senza aver definito perimetro, fonti e responsabilità. Un lavoro utile per quality manager e responsabili compliance parte da quattro verifiche:
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censire i questionari ESG ricevuti, indicando richiedente, finalità dichiarata, scadenza e base contrattuale o normativa;
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confrontare ciascun dato con i Moduli Base e Completo e, quando disponibile in versione definitiva, con l’Allegato II del regolamento delegato;
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assegnare a ogni informazione un proprietario, una fonte, un periodo di riferimento e un’evidenza verificabile;
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predisporre una risposta standard per le richieste eccedenti il cap, senza rifiuti automatici e coinvolgendo l’ufficio legale nei casi contrattualmente sensibili.
Il dataset dovrebbe includere almeno energia ed emissioni, uso delle risorse e rifiuti, caratteristiche della forza lavoro, salute e sicurezza, formazione, retribuzioni, condanne e sanzioni per corruzione, oltre alle informazioni strategiche richieste dal modulo eventualmente scelto. “Disponibile” non significa “affidabile”: un consumo energetico senza fatture, periodo e criterio di consolidamento è un numero difficile da difendere anche se il reporting resta volontario.
La tutela non sostituisce la gestione dei dati
Per le PMI la conseguenza immediata non è una nuova scadenza di deposito. È piuttosto la possibilità di prepararsi a un mercato in cui le richieste ESG dovrebbero essere più comparabili e, per la rendicontazione CSRD, delimitate. Banche, clienti e capofiliera continueranno però a valutare rischi, prestazioni e requisiti contrattuali; il value-chain cap non elimina queste esigenze.
La scelta razionale è usare lo standard come schema di raccolta proporzionato, senza trasformarlo in burocrazia preventiva. Dopo la conclusione del controllo di Parlamento e Consiglio occorrerà verificare il testo pubblicato, il numero definitivo del regolamento, la data di entrata in vigore e l’eventuale recepimento italiano della Direttiva (UE) 2026/470. Solo allora il diritto di rifiutare richieste oltre soglia potrà essere richiamato con la necessaria precisione.
FONTI:
Direttiva (UE) 2026/470 | https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2026/470/oj/ita
Commissione europea, adozione degli standard del 3 luglio 2026 | https://finance.ec.europa.eu/news/commission-adopts-revised-sustainability-reporting-standards-2026-07-03_en
Atto delegato C(2026) 5011 final | https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/csrd-delegated-act-2026-5011_en.pdf
Raccomandazione (UE) 2025/1710 | https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2025/1710/oj/ita
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