24 mesi per adeguarsi alla formazione obbligatoria dei datori di lavoro
Formazione dei datori di lavoro: il 24 maggio 2027 scadrà il termine per completare il nuovo percorso obbligatorio previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR. L’Accordo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 ed è entrato in vigore lo stesso giorno. Sono riconosciuti i corsi già erogati a quella data i cui contenuti risultino conformi al nuovo Accordo.
Per chi opera nella compliance, nella sicurezza o nella gestione del rischio nelle PMI, questa scadenza richiede attenzione. Adeguarsi significa non solo frequentare il corso, ma documentarne lo svolgimento e superare la verifica finale di apprendimento. L’approccio non può essere improvvisato: è come prendere un treno con un orario preciso, dove ogni ritardo riduce il margine disponibile per correggere eventuali problemi.
Questo articolo analizza cosa prevede l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 sulla formazione dei datori di lavoro, le tappe da rispettare entro il 24 maggio 2027 e come tradurre l’obbligo in azioni operative. Affronteremo anche le criticità più comuni e i metodi per anticipare i rischi di non conformità.
Ambito e contenuti dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 definisce durata e contenuti minimi della formazione obbligatoria per i datori di lavoro in materia di salute e sicurezza. È stato adottato ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e accorpa, rivisita e modifica i precedenti accordi attuativi in materia di formazione.
Il corso per datore di lavoro ha una durata minima di 16 ore e riguarda aspetti giuridico-normativi, organizzativi e gestionali. Per il datore di lavoro dell’impresa affidataria nei cantieri temporanei o mobili è previsto un modulo aggiuntivo di almeno sei ore.
L’Accordo conferma inoltre l’aggiornamento periodico e stabilisce una verifica finale di apprendimento. I contenuti mirano a sviluppare competenze utili per organizzare e gestire il sistema di prevenzione e protezione aziendale, conoscere obblighi e responsabilità e interagire efficacemente con le altre figure della prevenzione.
Scadenza del 24 maggio 2027: obblighi e conseguenze dell’adeguamento
Il 24 maggio 2027 è il termine entro cui i datori di lavoro devono concludere il corso previsto dalla Parte II, punto 3, dell’Accordo. I corsi già erogati alla data di entrata in vigore sono riconosciuti quando i loro contenuti risultano conformi al nuovo percorso.
Il mancato adempimento dell’obbligo formativo non determina semplicemente una sanzione amministrativa. L’articolo 55, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 81/2008 assiste la violazione dell’articolo 37, comma 7, con una sanzione penale contravvenzionale consistente nell’arresto o nell’ammenda. In caso di infortunio possono inoltre emergere ulteriori responsabilità, da valutare in relazione alle circostanze concrete.
Diventa quindi opportuno adottare un approccio pianificato, soprattutto nelle PMI, che spesso devono gestire risorse limitate e adempimenti molteplici.
Impatto operativo sulla gestione della formazione aziendale
L’Accordo impone di andare oltre la mera registrazione della presenza. Il soggetto formatore deve documentare il percorso, redigere il verbale della verifica finale e rilasciare l’attestato al partecipante che abbia frequentato regolarmente e superato la prova di apprendimento.
Le aziende dovrebbero verificare se i contenuti acquisiti rendano necessario aggiornare procedure, responsabilità o strumenti del sistema di prevenzione. L’Accordo non impone automaticamente una nuova valutazione dei rischi o la revisione generalizzata dei piani aziendali per il solo fatto di aver frequentato il corso.
Serve comunque un coordinamento concreto tra datore di lavoro, RSPP, responsabili della formazione e consulenti esterni, affinché le competenze acquisite trovino applicazione nelle attività di prevenzione.
Strategie per un adeguamento efficace entro il 24 maggio 2027
Pianificazione e gestione delle risorse
Per evitare rischi di non conformità è utile avviare una pianificazione dettagliata, definendo risorse, tempi e modalità di erogazione. Per il corso base del datore di lavoro l’Accordo consente presenza fisica, videoconferenza sincrona ed e-learning, purché siano rispettati i requisiti organizzativi, tecnici e didattici previsti.
Le piattaforme e-learning possono facilitare la gestione e il monitoraggio, soprattutto nelle realtà con più sedi, ma devono garantire tracciabilità delle attività, partecipazione del discente e verifiche di apprendimento.
Monitoraggio e audit intermedi
È consigliabile prevedere controlli intermedi per verificare l’avanzamento e correggere eventuali lacune prima della scadenza. Questo riduce il rischio di concentrare iscrizioni, verifiche e recuperi negli ultimi mesi disponibili.
Il controllo dovrebbe riguardare anche l’idoneità del soggetto formatore, la presenza del progetto formativo, la durata effettiva del percorso e la corretta conservazione di verbali e attestati.
Personalizzazione e coinvolgimento attivo
Contestualizzare il percorso rispetto all’organizzazione e ai rischi dell’azienda può aumentare l’efficacia dell’apprendimento. L’eventuale attività in cantieri temporanei o mobili richiede inoltre di verificare l’applicabilità del modulo aggiuntivo previsto dall’Accordo.
Il coinvolgimento diretto del datore di lavoro favorisce la comprensione delle responsabilità e l’applicazione delle misure di prevenzione.
Perché rispettare la scadenza del 24 maggio 2027 è fondamentale per l’azienda
Rispettare la scadenza è un obbligo previsto dal sistema delineato dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Un datore di lavoro formato dispone inoltre di strumenti più adeguati per organizzare la prevenzione e interagire con le altre figure aziendali.
Un percorso formativo conforme può migliorare la gestione operativa e ridurre il rischio di comportamenti incoerenti con le procedure di sicurezza. Al contrario, ignorare o rinviare l’adempimento espone il datore di lavoro alle sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e può assumere rilievo nella valutazione delle responsabilità in caso di infortunio.
Il tempo residuo deve essere gestito verificando anzitutto se siano presenti corsi conformi già riconoscibili e, in caso contrario, programmando il percorso, la verifica finale e la conservazione delle relative evidenze.
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