Il 24 luglio 2026 INAIL ha messo online il modulo di domanda OT23 per l'anno 2027, insieme alla guida alla compilazione e all'allegato dedicato all'intervento E-10. È il documento che stabilisce quali azioni di prevenzione, se realizzate nel corso del 2026, danno diritto alla riduzione del tasso medio di tariffa.

Le percentuali sono le solite e restano interessanti: 28% per le aziende fino a 10 lavoratori-anno, poi a scendere fino al 5% per quelle oltre i 200, con una misura fissa dell'8% nei primi due anni di attività. Su un premio di ventimila euro, per una piccola impresa, sono cifre che si notano in bilancio.

Il punto che nella comunicazione istituzionale resta sempre in secondo piano è il calendario. Il modulo esce a luglio, la domanda si presenta l'anno prossimo, ma gli interventi devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2026. La finestra utile, quindi, non è lunga otto mesi: sono cinque, e comprendono agosto.

Come funziona la riduzione, in breve

La base è l'articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi, approvate con il decreto interministeriale del 27 febbraio 2019. Premia gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza aggiuntivi rispetto a quanto già impone la normativa: fare ciò che il D.Lgs. 81/2008 prescrive non dà punti, perché è un obbligo.

Due caratteristiche che vengono spesso dimenticate. La riduzione non è permanente: vale per l'anno in cui la domanda è presentata e va richiesta ogni anno da capo, anche da chi mantiene stabilmente le stesse misure. E la domanda si presenta solo per via telematica, attraverso i servizi online del portale INAIL, che per l'annualità 2027 sarà reso disponibile nei prossimi mesi.

Il termine è il 1° marzo 2027. Non il 28 febbraio, come si legge quasi ovunque, perché quest'anno cade di domenica e la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Sei sezioni, 65 voci, un intervento può bastare

Il modello 2027 mantiene l'articolazione in sei sezioni per un totale di 65 voci:

  • A prevenzione degli infortuni mortali non stradali
  • B prevenzione del rischio stradale
  • C prevenzione delle malattie professionali
  • D formazione, addestramento e informazione
  • E gestione della salute e sicurezza con misure organizzative
  • F gestione delle emergenze e dispositivi di protezione individuale

Ogni voce è classificata come tipo A o tipo B, a seconda della valenza prevenzionale. Per ottenere la riduzione basta un intervento di tipo A oppure due di tipo B: nel modulo 2027 ci sono 35 voci del primo tipo e 30 del secondo. È un meccanismo più semplice di quello a punteggio usato fino a qualche anno fa, quando serviva raggiungere quota cento sommando interventi.

Per le organizzazioni con un sistema di gestione certificato vale una verifica preliminare. Nei modelli recenti l'adozione o il mantenimento di un sistema conforme alla UNI ISO 45001 corrisponde all'intervento E-1, mentre la certificazione SA 8000 rientra nell'intervento E-7. La numerazione va però riscontrata sul modulo 2027 prima di compilare, perché a ogni revisione qualche codice si sposta.

Che cosa cambia nel modulo 2027

Le novità sono due voci nuove e una eliminata. Arriva F-10, di tipo A, per l'installazione di serramenti e sistemi di evacuazione fumi che garantiscano la tenuta anche ai fumi freddi in caso di incendio. Arriva D-5, di tipo B, per la formazione di tutti i lavoratori come addetti alla gestione delle emergenze e alla lotta antincendio, oppure al primo soccorso e alla rianimazione cardiopolmonare. Esce invece la voce sulla sostituzione dei trattori agricoli e forestali, perché riguardava di fatto le sole aziende agricole, che dalla riduzione del tasso medio sono escluse.

La direzione di fondo, però, è un'altra. Sono state rafforzate le voci C-4.1, C-5.1 e C-5.2, quelle che promuovono la gestione integrata dei fattori di rischio professionali e dei fattori individuali legati agli stili di vita. In particolare la C-5.1 è stata estesa alla prevenzione dei disturbi respiratori del sonno e delle patologie caratterizzate dal deterioramento delle funzioni cognitive, con l'obiettivo dichiarato di sostenere la longevità della vita lavorativa attiva.

Non è una scelta improvvisata. Il decreto legge 159 del 31 ottobre 2025, convertito dalla legge 198 del 29 dicembre 2025, ha introdotto tra gli obblighi del medico competente quello di informare i lavoratori sull'importanza della prevenzione oncologica e di promuovere l'adesione ai programmi di screening. Lo stesso decreto ha inserito la prevenzione delle condotte violente o moleste tra le misure generali di tutela, e di conseguenza l'intervento D-2 è stato riformulato attorno alla segnalazione immediata, alla presa in carico tempestiva e alla protezione delle persone coinvolte.

L'OT23 sta diventando, anno dopo anno, uno strumento di salute aziendale più che di sola antinfortunistica. Ha una logica: ciò che oggi toglie anni di vita lavorativa attiva non sono soltanto le cadute dall'alto. Resta però un effetto collaterale poco discusso, e cioè che un protocollo con una struttura sanitaria è alla portata di un'impresa strutturata molto più che di una da otto dipendenti, che è poi quella cui spetterebbe lo sconto più alto. Tra le nuove voci, la D-5 sulla formazione estesa a tutti i lavoratori è probabilmente la più praticabile per chi è piccolo.

Dove si perdono le domande

Non sull'intervento: sulla documentazione probante. Per ogni voce selezionata l'impresa deve allegare la prova documentale che dimostri la realizzazione di quanto dichiarato, e INAIL aggiorna ogni anno l'elenco di ciò che considera idoneo.

È qui che il meccanismo assomiglia allo scontrino da conservare per la garanzia: l'acquisto c'è stato, il prodotto è a casa, ma senza quel pezzo di carta il diritto non si esercita. Fatture datate fuori periodo, verbali di formazione senza elenco dei partecipanti, registri di manutenzione che non collimano con la posizione assicurativa territoriale interessata: sono queste le cause tipiche di integrazioni e dinieghi, non l'assenza dell'intervento.

Cosa fare da qui a dicembre

Tre passaggi, nell'ordine. Scegliere adesso l'intervento di tipo A, o i due di tipo B, guardando a cosa l'azienda stava comunque per fare: molte imprese realizzano interventi che varrebbero la riduzione e poi non la chiedono, perché nessuno ha collegato la spesa alla voce del modulo. Realizzarlo entro il 31 dicembre 2026, data oltre la quale non conta per questa annualità. Raccogliere le prove mentre si fa l'intervento e non a febbraio, quando il fornitore non risponde e il verbale è in un cassetto.

Chi ha già un sistema di gestione certificato parte avvantaggiato, ma non automaticamente: anche in quel caso la domanda va presentata ogni anno, con la documentazione allegata. Lo sconto non arriva perché si è virtuosi. Arriva perché lo si chiede, nei termini e con le carte in ordine.