Audit ISO 45001, ora il certificato passa dalla conformità di ogni singola macchina
Il 22 giugno 2026 Accredia ha emesso la circolare tecnica DC n. 24/2026 (prot. DC2026SOM09), intitolata alla valutazione della conformità delle attrezzature di lavoro ai fini del rilascio e del mantenimento dei certificati UNI EN ISO 45001. Il destinatario formale non è l'impresa certificata: sono gli organismi di certificazione accreditati, ai quali il documento elenca le attività da svolgere durante gli audit, adottando il principio del campionamento secondo un approccio basato sul rischio.
Chi lavora nei sistemi di gestione sa già come funzionano questi documenti. Una circolare rivolta agli organismi diventa, entro il ciclo di audit successivo, una lista di richieste che arriva sul tavolo del responsabile sicurezza. E questa riguarda la parte del sistema dove le imprese italiane hanno storicamente il maggior scarto tra procedure scritte e realtà di reparto: il parco macchine.
Va detto subito per evitare allarmismi: la circolare non introduce obblighi nuovi. Gli obblighi ci sono dal 2008. Cambia chi li guarda, con quale metodo e con quali conseguenze sul certificato.
Che cosa verificheranno gli auditor
La circolare articola la verifica su quattro fronti e chiude con l'elenco delle evidenze che il team di audit deve annotare nei documenti di audit. I fronti sono questi:
- conformità di ogni singola attrezzatura: marcatura CE e dichiarazione di conformità per le attrezzature soggette alle direttive, rispetto dei requisiti dell'Allegato V del D.Lgs. 81/2008 per quelle che ne sono fuori
- gestione delle attrezzature non idonee: messa fuori servizio effettiva, oppure programma di adeguamento con budget, responsabilità e scadenze, monitorato negli audit successivi; fino alla messa a norma l'attrezzatura non si usa
- modifiche e insiemi di macchine: verifica che gli interventi siano stati fatti nel rispetto delle norme applicabili, con l'avvertenza che l'assemblaggio di macchine o quasi macchine richiede una nuova certificazione
- rischio uomo-macchina e manutenzione: il rischio nell'interazione tra operatore e attrezzatura in tutte le fasi di lavoro va nella valutazione dei rischi, con formazione, informazione, addestramento e dispositivi di protezione; per ciascuna attrezzatura serve un programma di manutenzione basato sulle indicazioni del fabbricante, con controllo dei dispositivi di sicurezza, interventi registrati e verifiche periodiche per le attrezzature dell'Allegato VII
Sulle evidenze la circolare è ancora più concreta: l'auditor deve annotare i criteri di campionamento adottati, la documentazione messa a disposizione (dichiarazione CE, manuale di uso e manutenzione, verbale di corretta installazione, eventuale procedura di lockout e tagout), i programmi di adeguamento con gli scostamenti rilevati e i programmi di formazione e addestramento.
Tradotto: non basterà mostrare la procedura di gestione delle attrezzature. Serve il censimento, e serve che i numeri tornino.
Perché la stretta arriva adesso
Il riferimento sovraordinato è IAF MD 22:2023, emesso il 14 giugno 2023, che nell'Appendix A dedicata alla legal compliance stabilisce un principio scomodo: l'organizzazione deve dimostrare di aver raggiunto la conformità ai requisiti legali applicabili attraverso la propria valutazione di conformità, prima che l'organismo conceda la certificazione. Lo stesso documento precisa che la certificazione non è una garanzia di conformità legislativa, ma uno strumento per raggiungerla e mantenerla.
Su questa asimmetria l'accreditamento europeo si interroga da anni. Il certificato non attesta la legalità dell'azienda, però il mercato, i committenti e in certi casi i magistrati lo leggono come se lo facesse. Accredia interviene sul punto dove l'ambiguità costa di più, cioè le macchine, e sceglie il metodo praticabile: campionamento e rischio, non l'ispezione integrale del reparto. Che è la scelta ragionevole, perché un auditor di sistema non è un verificatore di attrezzature e le giornate di audit non sono elastiche.
Resta una tensione irrisolta, e conviene chiamarla per nome: si chiede all'organismo di certificazione una valutazione che ha il vocabolario dell'ispezione e il tempo dell'audit di sistema. Il primo effetto prevedibile sarà un aumento dei rilievi su documentazione tecnica assente o incompleta, che è la parte facile da campionare. Il secondo, meno prevedibile, riguarda la capacità di distinguere un parco macchine gestito da uno solo ben archiviato.
Dove si rompono davvero i sistemi
Il punto fragile non è la marcatura CE. È il piano di adeguamento.
Nella pratica succede questo: durante un audit emerge una macchina con un riparo manomesso o una fotocellula bypassata, l'azienda apre un piano di adeguamento con scadenze e responsabilità, il piano viene accettato e il certificato mantenuto. Poi il budget slitta, il fornitore ritarda, la produzione ha altre priorità, e alla sorveglianza successiva il piano è lì con le stesse date scadute.
Da questa circolare in avanti quello scostamento va registrato dal team di audit. Un piano di adeguamento disatteso somiglia alla scadenza della revisione dell'auto segnata sul calendario e ignorata: non attenua niente, dimostra che la data era nota. Su una macchina pericolosa ancora in servizio, il documento che avrebbe dovuto proteggere l'azienda diventa la prova che il problema era conosciuto, datato e non risolto.
Chi apre piani di adeguamento come atto formale per chiudere un rilievo farebbe bene a rileggerli adesso, non a settembre.
Cosa fare prima del prossimo audit di sorveglianza
Le priorità sono poche e ordinabili. Prima di tutto un censimento aggiornato delle attrezzature con l'esito della valutazione di conformità per ciascuna, perché è la base su cui l'auditor costruirà il campione. Poi la verifica che le attrezzature dichiarate fuori servizio siano davvero fuori servizio, e non spente in attesa di tempi migliori.
Sulle verifiche periodiche dell'Allegato VII vale ricordare un dettaglio operativo che ogni anno manda in ritardo qualcuno: l'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. 81/2008 prevede che per la prima verifica il datore di lavoro si rivolga all'INAIL, che deve provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta, e solo scaduto quel termine si può ricorrere a soggetti pubblici o privati abilitati. La richiesta protocollata, in audit, vale come evidenza dell'attivazione. L'attesa silenziosa non vale niente.
Restano manutenzioni registrate per ogni attrezzatura, non solo pianificate, e le registrazioni di formazione e addestramento degli operatori sulle macchine che usano davvero, che è la voce dove il campionamento fa più danni quando la matrice è generica.
E dal 20 gennaio 2027
Sullo sfondo c'è il Regolamento (UE) 2023/1230, pubblicato il 29 giugno 2023, che dal 20 gennaio 2027 sostituirà la direttiva 2006/42/CE. Le macchine immesse sul mercato entro il 19 gennaio 2027 resteranno conformi alla direttiva, quindi per l'utilizzatore l'impatto immediato sul parco esistente è limitato. Le zone da presidiare sono le modifiche sostanziali e gli insiemi di macchine, esattamente i due casi che la circolare Accredia mette sotto verifica.
Per una volta le due scadenze lavorano nella stessa direzione. Chi usa i prossimi mesi per mettere ordine nella documentazione tecnica delle macchine si trova preparato sia all'audit di sorveglianza sia al cambio di regime del 2027. Chi rinvia le affronterà insieme, con meno tempo e con un certificato in bilico.
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Regolamento (UE) 2023/1230 Accredia IAF MD 22:2023Articoli Correlati
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